MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO

Per accedere all'archivio storico online con finalità di consultazione è indispensabile fare richiesta e ricevere le credenziali di accesso, compilando un apposito modulo.

Nella richiesta dovranno essere riportate le generalità, il numero di telefono del richiedente ed eventuale e-mail, i motivi della richiesta, il materiale che si intende consultare (con l’indicazione del numero dell’unità archivistica o la numerazione attribuita alla documentazione, rilevabile dall’inventario.

La consultazione viene autorizzata con comunicazione inviata per e-mail.

REGOLAMENTO

La Società Reale Mutua di Assicurazioni provvede alla conservazione del proprio patrimonio documentale relativo agli affari conclusi da almeno quarant’anni, nonché degli archivi e documenti storici da essa acquisiti o ad essa conferiti, a qualunque titolo, da soggetti pubblici o privati.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni garantisce, nel rispetto del d.lgs. n. 42/2004, l’idonea conservazione e utilizzazione a scopi scientifici, didattici, documentari e conoscitivi del proprio patrimonio storico archivistico da parte di terzi; essa garantisce, altresì, l’ordinamento e la valorizzazione dell’archivio stesso e del suo patrimonio documentale.

Il pubblico può accedere all’Archivio Storico Reale Mutua in modo libero e gratuito, previo accreditamento.

Per iscriversi, è sufficiente compilare il modulo di iscrizione online.

NORME DI CONSULTAZIONE

L’accesso alla consultazione dei documenti dell’Archivio Storico Reale Mutua online è libero e gratuito.
Gli utenti possono accedere all’Archivio Storico Reale Mutua online previo accreditamento. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo di iscrizione online.

I moduli di richiesta sono conservati e archiviati dal Curatore; i dati personali e le altre informazioni in essi richiamati sono trattati esclusivamente ai fini statistici riguardanti il servizio, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Le modalità di consultazione dei documenti sono stabilite dal presente Regolamento e da quanto disposto dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al d.lgs. n. 42/2004.

Per motivi di comprovata necessità o per inosservanza delle norme stabilite dal presente Regolamento, l’Archivio Storico Reale Mutua può negare, sospendere o revocare l’autorizzazione alla consultazione.
Gli utenti che fruiscono del servizio di consultazione per tesi, studi, progetti, pubblicazioni o eventi sono tenuti a citare le fonti utilizzate e a consegnare all’Archivio Storico Reale Mutua copia degli elaborati prodotti, anche in formato digitale o altra forma.

Le copie degli elaborati prodotti depositati presso l’Archivio Storico Reale Mutua, salvo il caso delle pubblicazioni, sono consultabili solo previo consenso dell’autore.


Documentazione riservata

I documenti conservati nell’Archivio Storico Reale Mutua online sono liberamente consultabili, fatte salve le riserve di legge e le disposizioni del d.lgs. n. 42/2004 e successive modifiche, che riguardano i documenti contenenti i dati sensibili, nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni ha facoltà di porre il divieto di consultabilità ad atti che possano rivelare informazioni ritenute di particolare rilievo o delicatezza per la politica aziendale.

RIPRODUZIONI

Riproduzioni, norme e diritti di pubblicazione

La riproduzione di materiale archivistico può essere autorizzata a fini personali, di studio, scientifici, culturali e commerciali, secondo quanto disposto dagli artt. 108 e 109 del d.lgs. n. 42/2004 e successive modifiche. 

Le riproduzioni dei documenti, in qualsiasi formato acquisiti, non possono essere duplicate e ulteriormente riprodotte, ovvero utilizzate per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della domanda, senza preventiva autorizzazione del Curatore dell’Archivio Storico Reale Mutua.

La violazione delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 comporta l’esclusione dall’accesso all’Archivio Storico Reale Mutua. 

L’autorizzazione è incedibile e non trasferibile, è rilasciata in via non esclusiva e per la sola finalità richiesta, previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge.

La richiesta di autorizzazione per la riproduzione di materiale archivistico per scopi editoriali, espositivi, commerciali o professionali, deve essere autorizzata dal Curatore dell’Archivio Storico Reale Mutua online.

L’autorizzazione è incedibile e non trasferibile, è rilasciata in via non esclusiva e per la sola finalità richiesta, previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge.

Per progetti editoriali (libri, cataloghi, riviste, ecc.), espositivi e stampati commerciali (dépliant, manifesti, volantini, ecc.), all’atto della richiesta l’interessato dovrà fornire ogni dato e informazione necessaria alla sua valutazione, indicando scopo e caratteristiche dell’iniziativa, modalità e tempi di esecuzione delle riproduzioni, finalità e destinazione delle medesime, quantità di copie pubblicate (o di altro materiale) che intende realizzare e immettere sul mercato, forme di distribuzione, valore commerciale.

Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza autorizzazione scritta dell’Archivio Storico Reale Mutua.

Ogni riproduzione dovrà indicare l’identificazione dell’immagine e la fonte, riportando esplicitamente la dicitura “per gentile concessione della Società Reale Mutua di Assicurazioni di Torino” e l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

In caso di richiesta di utilizzo di materiale archivistico per scopi pubblicitari, la Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva di decidere, caso per caso, il corrispettivo da richiedere, in relazione ai parametri di cui all’ art. 108, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, anche optando per la sostituzione del versamento dei diritti con la fornitura di servizi a favore del materiale archivistico (restauro, attività di inventariazione o digitalizzazione, realizzazione di materiali promozionali, ecc.).

Per le riproduzioni di immagini fotografiche ai fini di raccolta e catalogo è obbligo del richiedente consegnare all’Archivio Storico Reale Mutua copia digitale di ogni fotografia.

Sono dovute all’Archivio Storico Reale Mutua due copie di ogni opera a stampa o video o altro formato che riproduca documenti dell’Archivio Storico Reale Mutua.


Diritti di pubblicazione

La pubblicazione parziale o integrale della documentazione deve essere preventivamente autorizzata dall’Archivio Storico Reale Mutua.

Ogni riproduzione dovrà indicare l’identificazione del documento e la fonte, riportando esplicitamente la dicitura “per gentile concessione della Società Reale Mutua di Assicurazioni di Torino” e l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

Nel caso in cui le riproduzioni fossero destinate alla pubblicazione su web o filmati con finalità commerciali è applicata la normativa per la concessione dei diritti mondiali con validità di un anno.

 

Per quanto non precisato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di Archivi storici e loro consultazione con particolare riferimento al d.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni, recante codice dei beni culturali e al d.lgs. n.198/2003 e successive modifiche, recante codice in materia di protezione dei dati personali.

Le modifiche al presente Regolamento sono adottate su proposta del Responsabile dell’Archivio Storico Reale Mutua.